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- Codice della Strada
- Circolare - 10/11/2021
Le modifiche al Codice della Strada sono legge
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2021 la legge n. 156 di conversione del Decreto Legge “Infrastrutture” che, come già visto in un precedente articolo, aveva modificato alcuni articoli del Codice della Strada.
Il Codice della Strada pubblicato su questo sito è già aggiornato alle modifiche.
Estensione della validità del foglio rosa da 6 a 12 mesi e 3 tentativi possibili per superare l’esame pratico.
Viene modificato l’art. 122 comma 6 che estende la validità del foglio rosa ( il permesso per esercitarsi alla guida, una volta superato l’esame teorico), da 6 a 12 mesi.
Unitamente a questa disposizione, l’art. 121 comma 11 stabilisce che la prova pratica di guida può essere sostenuta fino a 3 volte (dunque, ci sono ora 2 possibilità di ripetere la prova se il primo tentativo non è andato a buon fine).
Queste disposizioni si applicano anche:
a chi è sottoposto ad esame di revisione della patente;
In caso di riporto dell’esame di teoria, (cioè quando sono scaduti i termini per fare la guida ma il candidato ha già sostenuto e passato l'esame di teoria) relativo ai fogli rosa rilasciati prima del 10 novembre, che genererà un foglio rosa valido 12 mesi con possibilità di sostenere 3 prove pratiche di guida.
Deroga (per il primo anno) alle limitazioni alla guida dei neopatentati con patente B legate alla potenza specifica del veicolo, se accompagnati da una persona in funzione di istruttore.
I neopatentati (per il primo anno dal conseguimento patente) possono guidare veicoli in deroga alle limitazioni di potenza previste, se accompagnati da una persona di massimo 65 anni titolare almeno di patente B conseguita da 10 anni o di patente di categoria superiore in funzione di istruttore. Lo specifica l’art. 117 comma 2 bis del CDS.
Esercitazioni di guida per le patenti di categoria A: eliminato l’obbligo di esercitazione in “luoghi poco frequentati”
Il termine “luoghi poco frequentati” in caso di esercitazioni alla guida di candidati alle patenti AM, A1, A2 e A (nel caso in cui non può prendere posto un istruttore a fianco del conducente) viene eliminato (art. 122 commi 3,8, e 5).
Per quanto riguarda le altre molteplici novità, ecco una rapida sintesi che ci riserviamo di approfondire in eventuali ulteriori e successivi articoli:
I principi ispiratori del CDS vengono ampliati anche alla tutela della salute delle persone e dell’ambiente nella circolazione stradale (art. 1), mentre gli utenti deboli vengono ora chiamati “vulnerabili” (art. 3) e i disabili in carrozzella definiti “persone con disabilità”.
Art. 7: i sindaci, con propria ordinanza, possono riservare posti di sosta ulteriori anche al servizio di donne in stato di gravidanza, genitori con bambino di età non superiore a due anni con “contrassegno rosa”, oltre ad altre categorie di veicoli
Aumentano le cautele da adottarsi alla guida nei confronti dei pedoni. Infatti, in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, i conducenti devono dare la precedenza ai pedoni che si accingono ad attraversare o che hanno iniziato l’attraversamento (art. 40). Inoltre, l’art. 191 dispone che gli automobilisti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi quando i pedoni transitano nelle immediate vicinanze di un attraversamento pedonale o quando i conducenti, svoltando, si trovino in presenza di un attraversamento pedonale
Vengono considerate biciclette anche i velocipedi lunghi fino a 3 metri e mezzo (art. 50)
La categoria dei ciclomotori viene estesa anche ai veicoli con motore elettrico avente potenza non superiore a 4000 watt (art. 52)
Tutte queste nuove regole potranno comportare nei prossimi tempi un adeguamento dei quiz d’esame per il conseguimento delle varie tipologie di patenti, che dovranno essere aggiornati e uniformati alle novità normative.
Sono aumentate le sanzioni per:
lancio di cose da veicoli in movimento (art. 15)
sosta negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli di trasporto scolastico e veicoli con permesso rosa (art. 158 comma 2) e negli spazi riservati a fermata, sosta e ricarica dei veicoli elettrici. I veicoli elettrici non possono sostare negli appositi spazi di ricarica per un tempo superiore ad un’ora dopo il termine della ricarica stessa.
Chi utilizza strutture dedicate alla circolazione e alla sosta di persone invalide sena autorizzazione o senza rispettarne le dovute modalità (art. 188)
Minore trasportato senza casco su mezzi a due ruote (art.171 comma 2)
Uso di smartphone, computer portatili, tablet e altri dispositivi simili durante la guida (art. 173)
Circolare - 10/11/2021 - Prot. n. 34647
Modifiche al CdS
OGGETTO: Legge n. 156 del 2021, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 121 del 2021:
a) modifiche alla disciplina dell’articolo 116, comma 9, in materia di corso di primo soccorso per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB;
b) modifiche alla disciplina dell’articolo 117, comma 2-bis, in materia di circolazione dei neopatentati su veicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t;
c) modifiche alla disciplina degli articoli 121, comma 11, e 122, comma 6, del Codice della strada in materia di durata della validità dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida e del relativo numero di prove pratiche di guida;
d) modifiche alla disciplina dell’articolo 122, commi 3, 5 ed 8, in materia di esercitazione alla guida con foglio rosa per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2 ed A;
e) modifiche alla disciplina dell’articolo 126-bis, comma 3, in materia di comunicazione della variazione del punteggio sulle patenti di guida, sulle CQC e sul KA e KB.
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE
Oggetto: Legge n. 156 del 2021, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 121 del 2021:
a) modifiche alla disciplina dell’articolo 116, comma 9, in materia di corso di primo soccorso per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB;
b) modifiche alla disciplina dell’articolo 117, comma 2-bis, in materia di circolazione dei neopatentati su veicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t;
c) modifiche alla disciplina degli articoli 121, comma 11, e 122, comma 6, del Codice della strada in materia di durata della validità dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida e del relativo numero di prove pratiche di guida;
d) modifiche alla disciplina dell’articolo 122, commi 3, 5 ed 8, in materia di esercitazione alla guida con foglio rosa per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2 ed A;
e) modifiche alla disciplina dell’articolo 126-bis, comma 3, in materia di comunicazione della variazione del punteggio sulle patenti di guida, sulle CQC e sul KA e KB
In data 9 novembre 2021 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 267 la legge 9 novembre 2021, n. 156, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”.
Ai sensi dell’art. 1, co. 2, della citata legge n. 156 del 2021, essa entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale: quindi il 10 novembre 2021.
Ai fini di ciò che concerne la disciplina amministrativa dei conducenti si espone quanto segue.
a) Modifiche alla disciplina dell’articolo 116, comma 9, in materia di corso di primo soccorso per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB
Come è noto, l’articolo 1, comma 1, lett. d), del DL n.121 del 2021 aveva modificato l’articolo 116, comma 9, del CdS prevedendo che, ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB fosse necessario anche “l'attestazione di avere frequentato con profitto un corso di formazione di primo soccorso.”.
In sede di conversione, tale previsione è stata integrata disponendo che il corso può essere frequentato “anche presso un’autoscuola di cui all’articolo 123”.
Pertanto, a decorrere dal 10 novembre 2021, ai fini della domanda di conseguimento di un certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB potrà essere utilmente esibita un’attestazione di frequenza con profitto di un corso di formazione di primo soccorso erogato da un’autoscuola.
Per completezza espositiva si rappresenta che con decreto del Ministro della Salute sarà dettata la disciplina delle modalità con cui i medesimi corsi potranno essere eventualmente erogati anche da altri istituti dedicati all’educazione stradale.
b) Modifiche alla disciplina dell’articolo 117, comma 2-bis, in materia di circolazione dei neopatentati su veicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t
L’articolo 1, comma 1, lett. d-bis), del DL n. 121 del 2021, come convertito, ha modificato l’articolo 117, comma 2-bis, CdS concernente il divieto, per i neopatentati entro il primo anno dal rilascio della patente di guida di categoria B, di condurre autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t fermo restando il limite, nel caso di veicoli di categoria M1, di potenza massima pari a 70 kW.
A decorrere dal 10 novembre 2021 tale limite “non si applica se a fianco del conducente si trova, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore.”.
c) Modifiche alla disciplina degli articoli 121, comma 11, e 122, comma 6, del Codice della strada in materia di durata della validità dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida e del relativo numero di prove pratiche di guida
L’art. 1, co. 1, del decreto legge n. 121 del 2021, come convertito dalla legge n. 156 del 2021 in commento, ha modificato:
il comma 11 dell’articolo 121 CdS che, conseguentemente, così dispone: “11. Gli esami possono essere sostenuti previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per non più di due volte, la prova pratica di guida.” (cfr. lett. lett. dter);
il comma 6 dell’articolo 122 CdS che, conseguentemente, così dispone: “6. L'autorizzazione è valida per dodici mesi.” (cfr. lett. d-quater) n. 3).
Tanto premesso si chiarisce che le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida rilasciate a decorrere dal 10 novembre 2021 avranno validità pari a dodici mesi: entro tale termine sarà consentito al candidato al conseguimento di una patente di guida sostenere complessivamente al massimo tre volte la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti (prova pratica di guida).
Le predette disposizioni si applicano anche alle autorizzazioni ad esercitarsi alla guida rilasciate, a decorrere dalla medesima data, a conducenti sottoposti ad esame di revisione.
Restano applicabili le disposizioni di cui alla circolare prot. n. 24583 del 30 luglio 2019 recante istruzioni in materia di riporto dell'esame di teoria con l’avvertenza che, a decorrere dal 10 novembre 2021:
per i fogli rosa rilasciati prima della predetta data (in vigenza, quindi, delle precedenti disposizioni), il riporto dell’esame di teoria genererà un foglio rosa della validità di dodici mesi, che darà titolo a sostenere complessivamente tre prove pratiche di guida;
per i fogli rosa rilasciati dopo la predetta data (e quindi in vigenza delle nuove disposizioni) il riferimento alle due prove pratiche di guida esperibili nel termine semestrale di cui all’articolo 122, comma 6, dovrà essere interpretato come riferimento a tre prove pratiche di guida esperibili entro il nuovo termine di dodici mesi.
Ferma restando l’applicazione di tale disciplina, ed il riconoscimento dei conseguenti diritti in favore del candidato al conseguimento di una patente di guida, si rappresenta ulteriormente che fino all’adeguamento delle procedure informatiche che gestiscono la durata del foglio rosa ed il numero delle prove di guida esperibili, nulla sarà formalmente innovato nella modulistica da presentarsi e/o emessa.
Tuttavia, come è evidentemente, ovunque si leggerà che la validità dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida ha la durata di “6 mesi”, dovrà intendersi “12 mesi”: le procedure informatiche del CED provvederanno in ogni caso ad archiviare il dato relativo alla validità del foglio rosa in modo coerente con le nuove disposizioni.
Con successiva circolare saranno dettate le opportune istruzioni per la compilazione del campo relativo alla terza prova pratica di guida, attualmente non presente nel modello TT2112.
d) modifiche alla disciplina dell’articolo 122, commi 3, 5 ed 8, in materia di esercitazione alla guida con foglio rosa per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2 ed A
L’art. 1, co. 1, del decreto legge n. 121 del 2021, come convertito dalla legge n. 156 del 2021 in commento, ha ulteriormente modificato i commi 3 ed 8 dell’articolo 122 CdS ed ha soppresso il comma 5 (cfr. lettera dquater rispettivamente n. 1), n. 4) e n. 2)).
Ai fini di quel che qui rileva, per effetto di tali modifiche, a decorrere dal 10 novembre 2021 gli “aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A, quando utilizzano veicoli nei quali non può prendere posto, a fianco del conducente, altra persona in funzione di istruttore” non è più prescritto di esercitarsi alla guida “in luoghi poco frequentati”.
e) modifiche alla disciplina dell’articolo 126-bis, comma 3, in materia di comunicazione della variazione del punteggio sulle patenti di guida, sulle CQC e sul KA e KB
Infine, l’articolo 1, comma 1, lettera d-quinquies, del decreto legge n. 121 del 2021, come convertito dalla legge n. 156 del 2021 in commento, ha modificato l’articolo 126-bis, comma 3, CdS prevedendo che: “Ogni variazione di punteggio è comunicata tramite il portale dell'automobilista con le modalità indicate dal Dipartimento per la mobilità sostenibile - Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”.
In merito, dunque, si rammenta che:
il Portale dell’Automobilista è accessibile al link https://www.ilportaledellautomobilista.it
dal 1 ottobre 2021 l'accesso con le credenziali è riservato esclusivamente agli utenti minorenni, agli operatori professionali ed alle imprese. Per tutti gli altri utenti, stante gli obblighi previsti dal D.L. 76/2020 "Semplificazione e innovazione digitale" (convertito con modificazioni dalla L. 120/2020) l'accesso all'area riservata è possibile solo tramite SPID;
è possibile verificare il saldo punti della propria patente di guida una volta effettuata la registrazione sul Portale dell'Automobilista;
a seguito della registrazione e/o dell’accesso si visualizza la “home page” dell’utente che, tra l’altro, espone il saldo punti;
per i cittadini iscritti al Portale dell'Automobilista è possibile scaricare in formato pdf l'attestazione del saldo punti della patente con il dettaglio dell'ultima decurtazione punti. La funzione è accessibile nell'area riservata del cittadino: Verifica Punti Patente -> Scarica Attestato Saldo Punti.
Per effetto della disposizione in commento, questa Direzione generale non procederà ad alcuna altra forma di comunicazione dell’avvenuta decurtazione di punteggio.
È soppressa ogni precedente disposizione in contrasto con la presente circolare.
Ing. Pasquale D’Anzi